Untitled 1 Responsive Flat Dropdown Menu Demo
010.593295     CA.SA. S.A.S. Immobiliare di G. Casciscia & C.    casasasimmobiliare@gmail.com  
          
 CASA SAS IMMOBILIARE CASA SAS IMMOBILIARE
ABOLITO IL COACERVO

Buongiorno a tutti,
oggi segnaliamo:
Donazioni: abolito il “coacervo”
Nel nostro ordinamento non esiste più l’istituto del cosiddetto “coacervo delle donazioni” a far tempo dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell’articolo 69, legge 342/2000, che introdusse le aliquote fisse dell’imposta di successione, in luogo delle previgenti aliquote progressive: per ragioni di incompatibilità con il nuovo sistema di tassazione ad aliquote fisse, la norma sul coacervo ereditario (e cioè l’articolo, comma 4, dlgs 346/1990) deve dunque essere considerata tacitamente abrogata dalla legge 342/2000.
È questa la decisione, senza precedenti, contenuta nella sentenza 24940 della Cassazione, depositata il 6 dicembre 2016; una sentenza che suscita indubbio clamore, non solo perché proclama l’avvenuta eliminazione di una norma ben 16 anni dopo che la sua abrogazione si è verificata, ma anche perché scardina un principio che, nonostante fosse stato messo in discussione quanto alla sua vigenza (si veda lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 168-2006), è stato comunque quotidianamente tenuto in considerazione da professionisti e contribuenti, provocando l’aumento dell’imposizione rispetto a quella che, non applicando quel principio, avrebbe invece potuto essere assolta.

Anche perché l’agenzia delle Entrate, nella circolare 3/E del 22 gennaio 2008, paragrafo 3.2.3, sostenne la perdurante vigenza della norma in questione.
La disciplina sul coacervo è stata, come detto, “figlia” di un sistema nel quale l’imposta sulle successioni e donazioni era organizzata in forma progressiva: in sostanza, disponendo di cumulare le pregresse donazioni in caso di ulteriore donazione o in caso di successione ereditaria, la norma sul coacervo era finalizzata ad evitare l’elusione che sarebbe conseguita a un artificioso “spezzatino” di donazioni durante la vita del de cuius. Ad esempio, in mancanza di una norma che disponesse il coacervo, un de cuius avrebbe potuto essere indotto, invece di lasciare 100 alla propria morte, a donare tante volte 10, in modo che, in ciascuna di tali donazioni, si sarebbe potuto approfittare dello scaglione esente da imposta o tassato con le aliquote inferiori.
Seguendo invece il principio del coacervo, al valore di una successiva donazione si doveva sommare il valore della donazione precedente; inoltre, il valore dell’attivo ereditario doveva essere aumentato con il valore donato dal de cuius durante la propria vita; il tutto, non al fine di tassare di nuovo (in sede di successiva donazione o in sede di eredità) il valore fatto oggetto di coacervo, ma al “solo” fine di stabilire le aliquote applicabili al valore donato nella donazione successiva o al valore della massa relitta dal defunto come sua eredità.
La sentenza provoca almeno due conseguenze: la prima rispetto ai rimborsi che potranno essere chiesti dai contribuenti che, avendo scontato un’imposizione maggiore del dovuto a causa del coacervo, si trovino nel termine per domandarli (da valutare se tale termine possa intendersi decorrere dalla data della sentenza in esame). La seconda è che, non rilevando più le donazioni pregresse, in ogni donazione successiva a una donazione precedente, si potrà approfittare della franchigia “piena”, senza più considerarla erosa da liberalità effettuate nel passato. Ci sarà solo da chiedersi se eventuali casi di artificioso “spezzatino” siano qualificabili in termini di abuso del diritto.

Fonte: Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto – “Donazioni, il «coacervo» non c’è più” – Sole24Ore del 28/12/2016



 

Cookies  |  Privacy  |  ImmobilG 1908  |  Casa Sas Riviera  |  Landing Page

©2009-2020 CASA SAS di Giorgio Casciscia


P.zza Piccapietra, 76/53 - 16121 GENOVA (GE) - Part.Iva: 01175670999
Tel. 010593295 - e-mail: casasasimmobiliare@gmail.com
ennegitech
Sviluppato da Ennegitech su piattaforma MFK 1908